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Allontanamento dal servizio e reato di truffa

5 Marzo 2019

Negli ultimi anni si è sviluppata una crescente sensibilità verso il fenomeno dei cd. “furbetti del cartellino”, volta ad arginare e perseguire il deplorevole comportamento di quei dipendenti che attestano falsamente la presenza in servizio o quella dei propri colleghi.

In materia, come noto, nel pubblico impiego è stata recentemente introdotta anche una norma volta a consentire il licenziamento dei lavoratori che si rendono protagonisti di tali condotte, che tuttavia non esauriscono i propri effetti a livello giuslavoristico, potendo altresì configurare ipotesi di reato.

Sul punto, recentemente è intervenuta una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. 7005/2019) che ha affrontato il caso di un dipendente comunale nei confronti del quale – all’esito di indagini svolte dalla P.G., corroborate da videoriprese documentanti il fatto – era stata emessa una misura custodiale personale in relazione al reiterato ed arbitrario allontanamento dal posto di lavoro, dove risultava in apparenza presente.

Al proposito, la Corte – con ragionamento utilizzabile, mutatis mutandis, anche per il settore privato – rigetta le doglianze del lavoratore, statuendo che “la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica”, ed evidenziando altresì che la eventuale tenuità del danno rileva solo ai fini del riconoscimento della specifica circostanza attenuante e non anche al fine di escludere la configurabilità del reato.

Peraltro, aggiungono gli Ermellini, la valutazione in ordine a tale tenuità non deve limitarsi alla mera valutazione della somma indebitamente percepita dal dipendente, che è stato retribuito pur in assenza di prestazione lavorativa, bensì deve tenere conto anche del danno subito dal datore di lavoro a causa della sua arbitraria assenza.

Ed invero, afferma condivisibilmente la Suprema Corte, tale illecita condotta può mettere in pericolo l’efficienza degli uffici, atteso che “la dislocazione degli impiegati nei singoli uffici è, infatti, predisposta dai dirigenti a ciò preposti curando l’utile e razionale impiego delle risorse disponibili, al fine di assicurare la proficuità (anche in favore dell’utenza) dello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, certamente messa a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti che mutino a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio”.

Come già accennato, le suesposte considerazioni ed i princìpi espressi valgono interamente anche per il settore privato, irrilevanti a tali fini restando le differenze in ordine alla qualità del soggetto agente e del soggetto passivo del reato, che assumono rilievo solo in ordine alla corretta qualificazione giuridica delle ipotesi di reato (che si connotano di maggiore gravità in relazione alla qualità di pubblico dipendente del lavoratore e della natura di ente pubblico del datore di lavoro danneggiato dal reato).

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