19 Ottobre 2012
L’art. 4, co. 17, l. 92/12 (cd. Riforma Fornero)ha novellato l’istituto delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, subordinandone l’efficacia alla loro convalida da parte del lavoratore,, da effettuarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competenti.
La medesima norma, tuttavia, ha altresì previsto la possibilità di individuare anche nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ulteriori sedi ove poter operare validamente tale convalida.
In attuazione di tale facoltà, pertanto, l’ARIS ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL (il 3 settembre 2012) e con UGL (il 22 ottobre 2012) un accordo nel quale si prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto possano essere convalidate anche presso le sedi sindacali, per tali intendendosi le sedi territoriali delle sigle sindacali sottoscrittrici dell’accordo, nonché – ove a ciò da queste ultime autorizzate – anche le sedi aziendali delle medesime sigle.
Ne consegue che, dalla data indicata, sarà possibile per il lavoratore (dipendente di una Struttura associata all’ARIS) dimissionario o che intenda risolvere consensualmente il rapporto di lavoro confermare tale sua volontà presso le sedi di cui sopra, vale a dire finanche davanti ad un dirigente della RSA costituita in azienda, ove come detto esso sia autorizzato dal corrispondente organismo territoriale.