15 Febbraio 2013
Facendo seguito alla precedente nota pubblicata in merito all’applicazione della c.d. detassazione per l’anno 2013, si precisa che nel testo definitivo del DPCM del 22 gennaio 2013 è stata reinserita la possibilità di assoggettare a tale regime fiscale (con aliquota pari al 10%) solamente le voci retributive previste da accordi aziendali o territoriali, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze in azienda.
Il DPCM, inoltre, come già precisato, stabilisce che i singoli datori di lavoro debbano depositare presso le competenti DTL gli accordi dai quali derivino i compensi in questione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, allegando una “autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”.
Al fine della detassazione delle voci retributive previste dai contratti collettivi nazionali, pertanto, appare ancora necessario che le singole strutture stipulino appositi accordi aziendali di recepimento del ccnl, così come avvenuto negli anni passati.
Al riguardo, tuttavia, si rammenta che, secondo molti osservatori (tra cui, peraltro, la Cgil), il DPCM del 22 gennaio 2013 non consentirebbe la detassazione delle voci previste dai ccnl sinora assoggettate a tale regime (indennità di turno, compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, etc.), le quali non siano strettamente legate ad “indicatori quantitativi di produttività/redditività/efficienza/innovazione”.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie, pertanto, sembrerebbe che – oltre alle eventuali misure incentivanti previste in sede decentrata – possa rientrare tra le voci detassabili solamente il c.d. premio di incentivazione previsto dall’art. 65 del ccnl per il personale non medico e dall’art. 57 del ccnl per i centri di riabilitazione e per le RSA, la cui riconducibilità ad incrementi di efficienza è stata già riconosciuta dal Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 25/2009.
Di conseguenza, atteso che il suddetto premio viene erogato nel mese di luglio, appare opportuno che, per il momento, le strutture soprassiedano dallo stipulare accordi aziendali in materia di detassazione, al fine di attendere i necessari chiarimenti che dovranno pervenire dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti, solamente una volta conosciuti gli indirizzi di tali amministrazioni, le strutture potranno, con maggiore certezza, rilasciare l’autodichiarazione richiesta dal DPCM in questione.