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Accertamento dell’inefficacia delle dimissioni e decorrenza della retribuzione

7 Novembre 2018

La Corte di Cassazione con l’interessante sentenza n. 21701 del 6 settembre 2018, si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dall’annullamento in sede giudiziale delle dimissioni presentate da un dipendente in un momento di incapacità naturale, precisando che le retribuzioni ad esso spettanti decorrono dalla data della sentenza che dichiara l’inefficacia delle dimissioni e non da quando le stesse siano state rassegnate o dalla notifica del ricorso volto ad ottenerne l’annullamento.

Il caso riguardava un dipendente che aveva chiesto in sede giudiziale l’annullamento delle proprie dimissioni per aver agito in condizioni di turbamento psichico tali da impedirgli di apprezzare l’importanza dell’atto.

La Corte d’Appello territorialmente competente, in riforma della pronuncia del Tribunale, aveva annullato l’atto di dimissioni del lavoratore condannando l’azienda a ripristinare il rapporto di lavoro con mansioni compatibili col suo stato di salute psico-fisica e a risarcirgli il danno mediante corresponsione della retribuzione a far data dalla notifica del ricorso introduttivo.

L’azienda presentava ricorso innanzi ai giudici di legittimità, rappresentando che una volta che sia stata accertata l’insussistenza della malafede della parte datoriale, risulterebbe illogico accollare a quest’ultima l’onere del pagamento delle retribuzioni sin dall’inizio del processo, come se la causa dell’atto unilaterale dismissivo del lavoratore dipendesse da un suo comportamento.

Gli Ermellini, in accoglimento del ricorso del datore di lavoro, pur confermando l’annullamento delle dimissioni, hanno ritenuto che il riconoscimento delle retribuzioni pregresse debba decorrere dalla data della sentenza che ne accerti l’inefficacia e non da un momento antecedente.

In particolare la Suprema Corte, in linea con il proprio precedente orientamento formatosi sulla materia (fin dalla sentenza n.18844/2010), ha affermato che nell’ipotesi di annullamento in sede giudiziale delle dimissioni presentate da un lavoratore, le retribuzioni a esso spettanti vanno calcolate dalla data della sentenza che dichiara l’inefficacia dell’atto unilaterale dismissivo, atteso che l’annullamento di un negozio giuridico, sebbene con effetti retroattivi, non comporta di per sé il diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione.

Infatti, secondo i Giudici di legittimità, in ragione della natura sinallagmatica del contratto di lavoro, il diritto alla retribuzione discende necessariamente dalla prestazione dell’attività lavorativa, essendo necessario che l’eccezione a tale regola di carattere generale sia prevista espressamente dalla legge, così come ad esempio avviene nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo (Cass. n. 14438/2000; n. 13045/2005, n. 2261/2012; n.22063/2014).

Alla luce del suddetto condivisibile principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, atteso che quest’ultima aveva erroneamente riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene quest’ultimo non avesse ovviamente svolto alcuna attività lavorativa per una causa non imputabile al datore di lavoro, anziché dalla data della sentenza dichiarativa dell’inefficacia delle dimissioni.

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