11 Giugno 2018
Con sentenza n° 9121 del 12 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di una guardia giurata che, durante il proprio orario di servizio, si era recata in un bar poco distante dal quale, comunque, poteva osservare l’ingresso della banca ove era di sorveglianza.
Tale pronuncia offre lo spunto per analizzare la portata ed il significato da attribuire alla nozione di abbandono del posto di lavoro, condotta che anche i contratti collettivi della sanità privata annoverano tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti seppur punibili con una sanzione conservativa.
In particolare, nel caso in commento, la Corte di appello aveva originariamente ritenuto che l’abbandono del posto di lavoro da parte della guardia giurata, tenuto conto della peculiarità del servizio di piantonamento, avrebbe potuto configurarsi solo quando, per modalità e tempi, l’agente si fosse allontanato favorendo eventuali intrusioni non controllate e aveva, pertanto, ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva sul presupposto che il lavoratore avesse lasciato il posto di lavoro per pochi minuti recandosi al bar di fronte all’ingresso della banca.
In buona sostanza ad avviso della Corte territoriale, al fine di considerare integrata la condotta dell’abbandono del posto – fattispecie a fronte della quale il ccnl della vigilanza prevede il licenziamento per giusta causa – avrebbe dovuto realizzarsi un allontanamento dalla sede lavorativa inteso in termini assoluti e suffragato dalla volontà di abbandonare la propria posizione lavorativa di talché la circostanza per cui il dipendente si fosse recato in un luogo da cui era possibile comunque controllare l’ingresso della banca avrebbe configurato un mero allontanamento rispetto al quale il provvedimento espulsivo è stato ritenuto eccessivo e sproporzionato.
Tale orientamento, non appare condivisibile.
Ed infatti, come argomentato dai giudici di legittimità che hanno ribaltato la decisione della Corte d’appello, il comportamento relativo all’abbandono del posto di lavoro deve essere valutato non soltanto sotto l’aspetto oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo inteso come “coscienza e volontà …. indipendentemente dalle finalità perseguite …. restando irrilevante il motivo dell’allontanamento”, fatte salve eventuali situazioni di forza maggiore.
Ciò che rileva, ad avviso della Suprema Corte, al fine della configurabilità della infrazione in questione è la condotta materiale consistente nell’allontanamento, durante il proprio orario di servizio, dalla postazione lavorativa nella consapevolezza di lasciarla incustodita (anche solo per 10 minuti) ed accettando il rischio che da ciò possa derivare un disagio ed un pregiudizio anche solo di natura organizzativa.
Tale comportamento, certamente grave per gli addetti alle funzioni di vigilanza (potendone derivare un pregiudizio alla incolumità ed alla sicurezza della Società dei colleghi e dell’utenza), risulta senza dubbio rilevante anche per gli operatori sanitari addetti alla cura ed alla tutela della salute dei pazienti, fermo restando che, come specificato anche dalla Cassazione nella pronuncia in commento, la valutazione in tali casi di una sanzione espulsiva debba tenere conto, oltre che dei precedenti disciplinari, anche del rischio (pur solo potenziale) che l’allontanamento dal posto di lavoro comporta.