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Decreto Lavoro parte 2: soglia per i fringe benefits più alta per chi ha figli

8 Maggio 2023

Tra le misure contenute nel decreto-legge 48/2023 (cd. Decreto Lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso, notevole importanza riveste anche l’intervento volto a valorizzare sotto il profilo fiscale i cd. fringe benefits mediante l’innalzamento della soglia di esenzione.

In particolare, l’art. 40 del d.l. 48/23 ha stabilito che, per i dipendenti con figli a carico, non concorrono a formare reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La misura, quindi, interviene nuovamente sulla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 del TUIR per i fringe benefits, innalzandola dagli attuali 258,23 euro a 3.000,00 euro, analogamente a quanto già previsto, per il periodo d’imposta 2022, dal Decreto Aiuti quater.

A differenza di tale ultimo intervento, tuttavia, il Decreto Lavoro circoscrive la platea dei beneficiari ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico, rappresentando, nelle intenzioni dell’Esecutivo, una misura volta a limitare l’impatto dell’inflazione sui redditi e, in ultima analisi, a sostenere le famiglie.

L’innalzamento della soglia, pertanto, si applica solo ai dipendenti con figli (anche nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati) che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR, e cioè che siano titolari di redditi complessivi non superiori a 2.840,51 euro (ovvero 4.000 euro, per i figli di età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili.

Il Decreto Lavoro chiarisce, poi, che per i lavoratori non integranti le caratteristiche sopra ricordate continuerà a trovare applicazione l’ordinaria soglia di esenzione prevista dall’art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei dipendenti pari a 258,23 euro.

Da tale ultima precisazione, nonché dall’impiego della medesima formulazione letterale utilizzata dal Decreto Aiuti quater, si desume che l’esenzione, come avvenuto nel 2022, dovrebbe riguardare non solo l’imposizione fiscale, ma anche la contribuzione previdenziale.

Tuttavia, è ancora fresco il ricordo di quanto avvenuto nel 2023  con il cd. bonus carburante, cosicché si auspica che tale aspetto sia presto oggetto di specifici chiarimenti amministrativi

Infine, si segnala che il lavoratore, per beneficiare di questa misura, ha l’onere di comunicare al datore di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli, mentre quest’ultimo è tenuto ad effettuare una preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

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